SEPARAZIONI  E  DIVORZI   - PROCEDURA INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

 

L’art. 12 della legge nr. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilita’ per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedente condizioni di  separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori e’ facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo e’ il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da uno uno italiano e uno straniero);
  • residenza di uno dei coniugi.

 

Condizioni

Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono presi in considerazione solamente i figli e entrambi i coniugi)  Inoltre

L’accordo non potra’ contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, corresponsione, in unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio  c.d. liquidazione una tantum)

L’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, potra’ invece contenere l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c.d. assegno di mantenimento/divorzile) non configurandosi tale ipotesi quale “patto di trasferimento patrimoniale”.

Nell’accordo dovra’ essere indicata la volonta’ dei coniugi di pervenire alla separazione ovvero al divorzio, potra’ inoltre anche essere concordato l’ammontare dell’assegno di mantenimento (in caso di separazione) o di quello periodico di divorzio.

 

(DIVORZIO BREVE) Legge 6 maggio 2015 nr. 55 in vigore dal 26/5/2015

La nuova normativa prevede che i tempo che devono intercorrere fra la separazione e la richiesta per ottenere il divorzio siano ridotti dagli attuali tre anni a dodici mesi in caso di “separazione giudiziale” (cioe’ quando il divorzio era stato chiesto da uno dei dure coniugi)  e a sei mesi quando la separazione era stata invece “consensuale”.

 

Costo del procedimento

Euro 16,00 di diritto fisso per entrambi i coniugi  (da effettuarsi al momento della sottoscrizione dell’accordo)

 

Ufficio di riferimento

Stato Civile / Anagrafe – tel. 0371/250136

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Per informazioni ed eventuale avvio procedimento – contattare l’Ufficio dalle ore 8,30 alle 13 dal lunedi’ al sabato)

Per la sottoscrizione dell’accordo, previo appuntamento, entrambi i coniugi si dovranno presentare con:

-dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata (scaricabile di seguito)

- documento d’identita’ in corso di validita’

 

Verra’ redatto l’accordo che sara’ sottoscritto dalle parti.

L’Ufficiale dello Stato Civile decidera’ con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo).

Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile  con confermare l’accordo sottoscritto.

La conferma dell’accordo fara’ decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sottoscrizione. La mancata comparizione equivarra’ a mancata conferma dell’accordo.

 

 PROCEDURA INNANZI ALL’AVVOCATO

 

Con l’entrata in vigore del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, e’ possibile per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente, ai sensi dell’art. 6 negoziare tra di loro un accordo innanzi all’avvocato o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

 

     Quando richiedere il servizio

  • in assenza di figli.
  • In assenza di figli minori.
  • In presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.

Che l’accordo debba essere  munito di NULLA OSTA rilasciato dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

 

     Come accedere al servizio

La convenzione di negoziazione assistita di seprazione e di divorzio deve essere conclusa con l’assistenza di “almeno un avvocato per parte” quindi none’ consentito alle parti di avvalersi di un unico avvocato,

Alla trasmissione della convenzione di negoziazione assistita all’Ufficiale dello Stato Civile competente e’ sufficiente che provveda  uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.

L’Avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere entro 10 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione alle parti del “nulla osta o autorizzazione” del Procuratore della Repubblica o Presidente del Tribunale, copia autentica dell’accordo, munito delle attestazioni e certificazioni previste per legge all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile.
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa.
  • Trascrizione matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da uno italiano e uno straniero).

 

L’accordo da inoltrare al Comune di Sant’Angelo Lodigiano potra’ essere inviato dall’avvocato previa apposizione della Sua firma digitale, via Pec al seguente indirizzo:

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            Riferimenti normativi

 

Legge nr. 898/1970 – disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;

D.L. nr. 132/2014  convertito con legge  nr. 162/2014;

Circolari Ministero dell’Interno  Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Demografici nr. 19/2014 e nr. 6/2015;

Legge  nr. 55/2015.

 


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