3.1.P- Informazioni per omesso pagamento
Ultima modifica 22 ottobre 2024
Questa sezione contiene informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
Ravvedimento Operoso:
Il contribuente che abbia omesso il pagamento della Tari entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
Il ravvedimento operoso prevede il versamento spontaneo con applicazione della sanzione in misura ridotta e interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Accertamento per omesso/parziale versamento:
In caso di omesso o parziale versamento TARI, il Comune invia un sollecito di pagamento; se questo non viene pagato, seguirà avviso di accertamento per omesso/parziale versamento con applicazione di sanzioni pari al 30% dell’imposta dovuta e di interessi calcolati al tasso legale.
Accertamento per omessa/infedele dichiarazione:
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%