3.1.P- Informazioni per omesso pagamento
Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2024, 11:18
Questa sezione contiene informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
Ravvedimento Operoso:
Il contribuente che abbia omesso il pagamento della Tari entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
Il ravvedimento operoso prevede il versamento spontaneo con applicazione della sanzione in misura ridotta e interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Accertamento per omesso/parziale versamento:
In caso di omesso o parziale versamento TARI, il Comune invia un sollecito di pagamento; se questo non viene pagato, seguirà avviso di accertamento per omesso/parziale versamento con applicazione di sanzioni pari al 30% dell’imposta dovuta e di interessi calcolati al tasso legale.
Accertamento per omessa/infedele dichiarazione:
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%